Eureka Previdenza

APE Sociale

Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento

(circ.100/2017) (circ.15/2019)

Come già chiarito al precedente par. 5, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del decreto o nelle more dell’istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all’APE sociale di cui all’art. 7 del decreto.

Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma:

  • il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio,
  • se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento,
  • oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni (v. lett. a) par. 5.5 della presente circolare), l’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del decreto). Per la verifica della cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell’APE sociale.

APE Sociale

Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento

(circ.100/2017) (circ.15/2019)

Come già chiarito al precedente par. 5, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del decreto o nelle more dell’istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all’APE sociale di cui all’art. 7 del decreto.

Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma:

  • il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio,
  • se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento,
  • oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni (v. lett. a) par. 5.5 della presente circolare), l’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del decreto). Per la verifica della cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell’APE sociale.

Decorrenza dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”

Decorrenza dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”

I soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione”, come da parere acquisito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 243 del 10/01/2019, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione, originariamente fissato al 31/12/2018.

Il Dicastero, con la citata nota, ha precisato che l’indennità in commento potrà essere concessa “solo qualora si sia verificato il permanere, al momento dell’erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario entro il 31 dicembre 2018”.

Ciò posto, stante la suddetta verifica, sarà cura delle Strutture territoriali procedere all’accoglimento delle domande di accesso al beneficio presentate, o che saranno presentate, dai soggetti già “certificati” successivamente al 31/12/2018.

Il suddetto principio troverà applicazione anche con riferimento al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.

Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2019, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal secondo periodo dell’articolo 18 del suddetto decreto-legge.

Decorrenza in fase di prima applicazione della legge (anno 2017)

Decorrenza in fase di prima applicazione della legge (anno 2017)

In deroga a quanto sopra esposto in materia di decorrenza del beneficio, l’APE sociale, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017 (articolo 7, comma 3, del decreto).

Modalità di erogazione e importo dell'indennità

Modalità di erogazione e importo dell'indennità

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).

La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).

Contribuzione figurativa, utilità per il diritto a pensione reversibilità dell'indennità e ANF

Contribuzione figurativa, utilità per il diritto a pensione reversibilità dell'indennità e ANF

Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

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