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APE Sociale

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi

(circ.100/2017) (circ.15/2019) (circ.35/2020)

L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.

Pertanto, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del decreto).

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti  limiti di spesa gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

APE Sociale

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi

(circ.100/2017) (circ.15/2019) (circ.35/2020)

L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.

Pertanto, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del decreto).

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti  limiti di spesa gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

Requisiti che devono sussistere all'atto della domanda

Requisiti che devono sussistere all'atto della domanda

In particolare, al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:

  • Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, che:
    • il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;
    • abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.

Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini dell’APE sociale trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016.

  • Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto, che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;
  • Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto, che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
  • Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto, che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative ammesse al beneficio (di cui all’all. A del decreto).

Requisiti che possono essere acquisiti anche successivamente alla presentazione della domanda

Requisiti che possono essere acquisiti anche successivamente alla presentazione della domanda

Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purchè si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:

Contestuale presentazione di domanda di riconoscimento del diritto e di domanda di accesso al beneficio

Contestuale presentazione di domanda di riconoscimento del diritto e di domanda di accesso al beneficio

I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso di cui al successivo par. 6 della presente circolare.

In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti per l'anno 2020

Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti per l'anno 2020 (circ.35/2020)

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on-line.

In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre 2019, è nuovamente disponibile on-line dall’entrata in vigore della legge n. 160/2019 (cfr. il messaggio n. 163/2020).

In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, le indicazioni fornite con la circolare n. 34/2018.

L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 473, della legge in parola stabilisce che “le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020”.

In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2020 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo del citato articolo 1, comma 473, della legge in commento (cfr. il successivo paragrafo 3).

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2020;
  • 15 ottobre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2020;
  • 31 dicembre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2020, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2020 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce a tal proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale (cfr. il messaggio n. 163/2020).

Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti per l'anno 2019

Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre scorso, è nuovamente disponibile on line dall’entrata in vigore del decreto-legge (cfr. il messaggio n. 402/2019).

In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, quelle fornite con la circolare n. 34/2018.

L’ultimo periodo dell’articolo 18 del decreto-legge in parola stabilisce che “le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019”.

In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio delle domane presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo dell’articolo 18 del decreto in commento (cfr. successivo paragrafo 1.3).

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicareai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
  • 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
  • 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2019 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce, in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale, (cfr. il messaggio n. 402/2019).

Modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale

Modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.

I soggetti che entro il 31.12.2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, del decreto devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018

Nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018, i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all’APE sociale presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018 ovvero,in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.

La predetta disposizione ha pertanto rimodulato i termini per la presentazione della domande di verifica delle condizioni che, per il 2018 divengono: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.

Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

Nuovi termini per l’istruttoria delle domande

Nuovi termini per l’istruttoria delle domande (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018)

Corrispondentemente alla modifica dei termini di presentazione delle domande di verifica delle condizioni, cambiano anche i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande.

Le predette comunicazioni devono essere effettuate rispettivamente:

  • entro il 30 giugno 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2018;
  • entro  il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
  • entro il 31 dicembre del 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione da allegare e ai criteri di monitoraggio si fa rinvio ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 della circolare n. 100 del 2017 ed alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale il 25.08.2017.

Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio

Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio

Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio,  come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto  presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

Presentazione telematica delle domande

Presentazione telematica delle domande

L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali secondo le modalità indicate al successivo par. 7 della presente circolare.

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Domande presentate dopo il 15 luglio 2017 o dopo il 31 marzo degli anni successivi al 2017

Domande presentate dopo il 15 luglio 2017 o dopo il 31 marzo degli anni successivi al 2017

Si precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale  presentate  in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’art. 11 del decreto, secondo quanto esposto al successivo par. 5.4 della presente circolare.

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