Eureka Previdenza

 APE Sociale

Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

(circ.62/2022)

Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).

Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all’APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall’APE sociale.

 APE Sociale

Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

(circ.62/2022)

Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).

Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all’APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall’APE sociale.

Rapporti con il Reddito di cittadinanza

7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza

Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE sociale.

Riguardo al regime delle incompatibilità applicabile al Reddito di cittadinanza, la norma di riferimento è il comma 8 dell’articolo 2 del citato decreto-legge che statuisce: “Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.

La percezione dell’APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Conseguentemente, in mancanza di un’espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell’APE sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo.

Specularmente e, in mancanza di disposizioni legislative che dispongano diversamente, anche la percezione di Reddito di cittadinanza non è ostativa alla concessione dell’APE sociale.

Rapporti con il Reddito di emergenza

7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza

Il Rem è una misura emergenziale introdotta a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; l’indennità, rifinanziata con plurimi interventi normativi e, da ultimo, con l’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non è stata più rinnovata, tuttavia alcune mensilità sono ancora in corso di erogazione.

il Reddito di emergenza non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la percezione di tale ultima indennità fa venire meno il presupposto stesso del Reddito di emergenza, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare; l’APE sociale, infatti, si configura come una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore di particolari categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di peculiari tutele e parametrata, nel limite dei 1.500 euro lordi, alla contribuzione di almeno 30 anni versata nel corso della vita lavorativa.

Nelle ipotesi in cui sussista il diritto all’APE sociale, quest’ultima prevale e il Rem in godimento o già erogato, la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella dell’APE sociale, è considerato come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperato dall’Istituto.

Rapporti con l’ISCRO

7.3 Rapporti con l’ISCRO

Come chiarito nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, ai paragrafi 2.2.1 e 6, l’ISCRO di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020 e l’APE sociale sono incompatibili. Ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.

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