Eureka Previdenza

APE Sociale

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti

(circ.62/2022)

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > ”Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.

Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:

  • AP148, denominato " Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
  • AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.

L’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022”.

In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
  • 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
  • 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

APE Sociale

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti

(circ.62/2022)

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > ”Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.

Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:

  • AP148, denominato " Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
  • AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.

L’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022”.

In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
  • 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
  • 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

Decorrenza dell'APE Sociale

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e del verificarsi delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Data di cessazione dell'APE Sociale

Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l’APE sociale “cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017)”.

Si rammenta in proposito che, in fase di liquidazione dell’APE sociale, la scadenza viene determinata, prospetticamente, sulla base delle tabelle relative alle età pensionabili vigenti in quel momento.

Si può verificare che, a causa di modifiche intervenute in corso di godimento del trattamento, la data di scadenza dell’APE sociale indicata in fase di liquidazione non coincida con quella in vigore nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Conseguentemente, la prestazione di APE sociale può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.

In particolare, sia per il biennio 2021-2022 che per il biennio 2023-2024, la prestazione di APE sociale è dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.

Twitter Facebook