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APE Sociale
Cessazione e revoca del beneficio
(circ.100/2017)
L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017).
Nelle ipotesi in cui, in seguito ad accertamenti, il beneficio dell’APE sociale risulti indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti, ovvero, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, le sedi come indicato nei par. 3 e 4 della presente circolare devono procedere all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale.
Nella prima ipotesi (carenza dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda) la prestazione va annullata dalla decorrenza.
Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato.
Nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione.
Ove, invece, il soggetto cessi di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.