Eureka Previdenza

APE Sociale

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

(circ.100/2017)

L’interessato, a seconda di quale tra le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, intenda far valere ai fini dell’accesso al beneficio, deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e allegare alla stessa, documentazione attestante la propria condizione.

APE Sociale

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

(circ.100/2017)

L’interessato, a seconda di quale tra le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, intenda far valere ai fini dell’accesso al beneficio, deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e allegare alla stessa, documentazione attestante la propria condizione.

Possibilità di integrazione documentale delle domande presentate

Possibilità di integrazione documentale delle domande presentate (msg.2884/2017)

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica.

A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.

Al riguardo si chiarisce che è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici.

Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.

Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.

Si chiarisce comunque che la priorità nell’accesso al  beneficio è determinata, in primo luogo:

  1. per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  2. per il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori cd precoci, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M.

Si rammenta che per l’accesso ad entrambi i benefici la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, solamente a parità di data di maturazione dei requisiti.

Soggetto in stato di disoccupazione

Soggetto in stato di disoccupazione

Nelle ipotesi in cui si tratti di un soggetto in stato di disoccupazione che versi in una delle condizione di cui alla lettera a), dell’art. 2 sopra richiamato, l’interessato deve:

  • se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
  • se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
  • se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
  • se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro ( vedi, in proposito, le precisazioni di cui al par. 2).

Assistenza a portatore di handicap

Assistenza a portatore di handicap

Nell’ipotesi di assistenza a portatore di handicap grave di cui alla lettera b), il richiedente deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.

Lavoratore invalido in misura pari o superiore al 74%

Lavoratore invalido in misura pari o superiore al 74%

Quanto allo status di cui alla lettera c), il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento.

Lavoratore che da almeno sei anni svolge attività gravose

Lavoratore che da almeno sei anni svolge attività gravose

Con riguardo alle condizioni di cui alla lettera d), il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” –Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116)  o un lavoratore domestico  (codice AP117).

Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare:

  • i periodi di lavoro prestato dal richiedente l’APE sociale alle sue dipendenze,
  • il contratto collettivo applicato,
  • le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché,
  • con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’ azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale  di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000).

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

  • il contratto di lavoro o una busta paga;
  • la dichiarazione del datore di lavoro.

Si chiarisce, in proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell’allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi

Operai dell'edilizia (msg.2884/2017)

Con riferimento alla categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.

Integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

Integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (msg.1481/2018)

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, in relazione allo svolgimento delle attività gravose, di cui all’ articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, devono essere presentate in modalità telematica.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato in data 26 febbraio 2016, all’allegato A ha ulteriormente specificato, anche con l’indicazione del codice professionale ISTAT, le professioni di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’Istituto ha conseguentemente provveduto all’aggiornamento del modello per l’attestazione del datore di lavoro (modello AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni presenti nell’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e prevedendo un apposito campo per l’indicazione del codice professionale ISTAT, ove previsto dall’allegato A del decreto ministeriale 5 febbraio 2018.

Pertanto, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018, è consentita l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018 20 aprile 2018 (msg.1609/2018), senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

Per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, per le quali resta ferma la data del 31 marzo 2018 come termine ultimo di presentazione delle stesse, è consentita l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018 20 aprile 2018 (msg.1609/2018), senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
L’integrazione dovrà riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.

 

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