Eureka Previdenza

Malattia e infortunio

Accredito contributi figurativi per malattia intervenuta dopo il pensionamento

(msg. 17/2003)

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla possibilità di accreditare figurativamente periodi di malattia intervenuti dopo il pensionamento, si forniscono i chiarimenti che seguono.
L'art. 56, lettera a) 2° punto, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, ha disposto che dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili, a richiesta dell'assicurato, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, " i periodi di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non eccedano i 12 mesi ". 
L' accredito di tale contribuzione trova applicazione anche nei confronti di coloro che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione a carico dell'AGO, a condizione che a favore degli stessi risulti versato o accreditato almeno un contributo nell'assicurazione IVS ovvero nelle Gestioni speciali in relazione ad attività lavorativa prestata dopo il pensionamento. 
In occasione dell'esame di una sospensione di decisione di un Comitato provinciale, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 355 del 2 luglio 2002 ha confermato che l'accredito di contribuzione figurativa per malattia nell'AGO da parte di pensionati è subordinato alla presenza di un requisito contributivo (un contributo versato o accreditato anteriormente all'insorgere dell'evento ).
Una volta che la contribuzione abbia dato luogo a pensione esaurisce i suoi effetti e per procedere all'accredito occorre ulteriore contribuzione versata successivamente al pensionamento. Ciò in quanto con l'assunzione dello status di pensionato il lavoratore perde la qualifica di iscritto determinante per l'accredito in questione. 
Sono pertanto tuttora valide le disposizioni contenute in materia nelle istruzioni di servizio n.6 del 1967, punto 2, ad eccezione del limite massimo accreditabile che, in base all'art.3 del D.Lvo n.278 del 1998, è elevato gradualmente fino a raggiungere i 22 mesi dall'anno 2011 (messaggio n.89 del 27.3.2000).

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