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La contribuzione figurativa
Criteri di valorizzazione dei periodi figurativi
Retribuzione figurativa desunta dall’imponibile di un anno diverso da quello dell’accredito
(circolare 11/2013)
Nel caso in cui l’accredito figurativo riguardi un anno solare nel quale non sono presenti valori utilizzabili (per assenza di retribuzioni), la retribuzione figurativa viene calcolata dalla procedura sulle retribuzioni relative al primo anno solare precedente, in applicazione dellarticolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 155/1981. La procedura opera in modo analogo anche nel caso in cui le retribuzioni presenti nell’anno dell’accredito figurativo risultino tutte corrisposte in misura ridotta.
In tali ipotesi il calcolo del valore retributivo prende a riferimento il primo anno solare (individuato a ritroso da quello dell’accredito) in cui risulta almeno una settimana a retribuzione “intera”. Tuttavia, se il valore medio intero così individuato risulta inferiore a quello medio ridotto di uno degli anni intermedi, cioè compreso fra il primo anno solare con retribuzione piena e quello dell'evento figurativo, la procedura di valorizzazione applica il criterio di cui al punto 3.5 della circolare n. 171/1982 attribuendo a ciascuna settimana del periodo figurativo il valore della retribuzione media ridotta risultata di importo più elevato nel predetto periodo temporale.
In applicazione del comma 2, secondo periodo, dell’articolo 8 sopra citato viene invece utilizzata la retribuzione dell'anno solare di inizio assicurazione per calcolare il valore retributivo da attribuire ai periodi figurativi riconoscibili anche in assenza di contribuzione obbligatoria antecedente (è il caso del servizio militare, di maternità extra rapporto di lavoro, di disoccupazione in favore dei frontalieri).
In ogni caso, laddove il valore della retribuzione figurativa venga calcolato su retribuzioni relative ad un anno diverso da quello di accredito dell’evento, la procedura memorizza tale anno al fine di una corretta rivalutazione delle retribuzioni in fase di determinazione della retribuzione pensionabile.
Per quanto riguarda i periodi figurativi da valutare nel sistema pensionistico contributivo si precisa che il valore figurativo calcolato su retribuzioni di un anno diverso da quello di accredito viene attualizzato all’anno dell’accredito stesso con il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni utili al calcolo della quota A di pensione.
In fase di determinazione del montante, tale valore viene rivalutato con il coefficiente di capitalizzazione di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995, relativo all’anno nel quale si colloca l’evento.