Eureka Previdenza

Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi

Periodi figurativi dichiarati con le denunce mensili

(articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

Sulla base delle considerazioni già espresse in ordine alla valutazione degli eventi figurativi presenti in estratto conto, devono essere considerati utilizzabili ai fini delle prestazioni anche gli eventi dichiarati nelle denunce individuali mensili (EMens), compresi quelli istituzionalmente riconosciuti a richiesta degli assicurati.
Il passaggio all’attuale sistema EMens e la difficoltà di mutuare nella denuncia mensile i criteri di calcolo della retribuzione figurativa - dettati dalla legge n. 155/1981 con evidente riferimento all'allora vigente sistema di denuncia annuale - ha imposto, fra l’altro, un adattamento dei criteri di esposizione e di valorizzazione degli eventi figurativi.
Diversamente, sarebbe stato necessario rinviare all’anno successivo l’aggiornamento dei conti individuali, vanificando in tal modo gli effetti di maggiore tempestività conseguenti alla mensilizzazione e richiedendo peraltro una specifica dichiarazione aggiuntiva a carico delle aziende, con ulteriore rielaborazione dei dati già trasmessi mensilmente, secondo uno schema analogo a quello dell’ormai superata denuncia annuale.
Si è ritenuto quindi opportuno abbandonare il sistema di calcolo per medie imposto dalle informazioni strutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito della normativa vigente, fare riferimento ai valori retributivi in atto nei periodi di assenza del lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti in costanza di normale prestazione lavorativa.
In merito a quanto precede, l’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è intervenuto a disciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventi che si sono verificati successivamente al 31 dicembre2004 incostanza di attività lavorativa, perfezionando gli effetti derivanti dall’introduzione della denuncia contributiva mensile disposta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e realizzando in tal modo gli obiettivi di un più tempestivo aggiornamento degli estratti conto individuali, anche relativamente a tali periodi contributivi.
In base alla norma citata - che lascia inalterate, rispetto al sistema esistente, le voci retributive che concorrono a determinare la retribuzione da attribuire ai periodi accreditati figurativamente - gli eventi collocati nel corso di un rapporto di lavoro e dichiarati con i flussi EMens vengono valorizzati con una “differenza” retributiva pari alla quota di retribuzione “persa” dal lavoratore nei periodi di assenza.
Il valore retributivo figurativo comunicato con EMens – quantificato dalle aziende sulla base dei criteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sono normalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all’ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall’applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE.
Peraltro, nel caso in cui risultino errori evidenti nelle denunce EMens, la variazione dei dati deve avvenire esclusivamente sulla base di nuove comunicazioni aziendali, secondo le segnalazioni effettuate dall’operatore come da msg. n. 11324 del 4 maggio 2007 (v anche msg. n. 29965 del 9 novembre 2006 e manuale di gestione interna).
Resta inteso che continua a rientrare fra le competenze dell’Istituto la verifica della congruità delle informazioni fornite dai datori di lavoro mediante acquisizione di documentazione idonea al controllo dei dati retributivi in base ai quali deve essere effettuata la valorizzazione degli accrediti figurativi.
In particolare, per gli eventi intervenuti nel corso del 2008 la “retribuzione teorica mensile”, che è disponibile nelle denunce trasmesse all’Istituto in data successiva al 30 giugno 2008, costituirà un utile elemento di raffronto in ordine alla correttezza del dato “differenze accredito” fornito dalle aziende con il flusso EMens.

 

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