Eureka Previdenza

Criteri di valorizzazione dei periodi figurativi

Applicazione dell'articolo 7 della legge 638/1983

(circolare 11/2013)

L’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 - applicabile anche ai periodi figurativi, con unica esclusione per il servizio militare – stabilisce che il numero massimo delle settimane da considerare accreditate ai periodi successivi al 1983 è pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione complessiva e minimale settimanale.

Una volta valorizzato il periodo figurativo, la procedura raffronta perciò la retribuzione media settimanale attribuita allo stesso con il minimale di cui al citato articolo 7 e, nel caso in cui il valore medio della retribuzione figurativa risulti di ammontare inferiore, le relative settimane devono essere proporzionalmente ridotte.

Il meccanismo di riduzione delle anzianità contributive viene applicato anche alle retribuzioni convenzionali, fatta eccezione per quelle derivanti da lavoro domestico, agricolo, da apprendista e da pescatore.

Se il valore retributivo attribuito al periodo figurativo viene desunto da una retribuzione convenzionale di ammontare inferiore al minimale valgono tutte le considerazioni già svolte per la trattazione di situazioni derivanti dalla valutazione di retribuzioni effettive, salvo quanto precisato al successivo punto 2.1).

La procedura tiene inoltre conto delle seguenti particolarità: 

  • quando il valore attribuito all’evento viene desunto dall’imponibile di un anno diverso da quello in cui si colloca il periodo figurativo, il numero massimo delle settimane “riconoscibili” viene determinato confrontando la retribuzione figurativa media con il minimale vigente nell’anno solare in cui sono state percepite le retribuzioni prese a riferimento per il relativo calcolo (cfr. circ. n. 243 del 17.10.1987);
  • nel caso in cui l’evento sia successivo al 1983 ed il relativo valore figurativo sia stato calcolato su retribuzioni di un anno antecedente il 1984, l’anzianità del periodo figurativo non subisce alcuna riduzione, qualunque sia la natura dell’evento considerato e l’importo medio della retribuzione figurativa assegnata, non esistendo un valore minimo con cui effettuare il raffronto; 
  • se l’evento è antecedente al 1984 ed il relativo valore figurativo viene calcolato su retribuzioni di un anno successivo al 1983, le settimane accreditate al periodo figurativo non subiscono alcuna riduzione, qualunque sia la natura dell’evento considerato ed a prescindere dall’importo medio della retribuzione figurativa allo stesso assegnata, non esistendo prima del 1984 un valore minimo settimanale di riferimento per determinare l’anzianità contributiva riconoscibile.

Soggetti non interessati al rispetto del minimale settimanale

Come ricordato al punto precedente, il criterio di riduzione delle anzianità contributive non si applica, per legge:

  • ai lavoratori domestici,
  • agli agricoli,
  • agli apprendisti,
  • ai pescatori autonomi:

l’anzianità contributiva relativa ai periodi di attività prestata in tale qualifica prescinde, pertanto, dall’ammontare delle relative retribuzioni anche successivamente al 1983.

Analogamente, non è soggetto ad alcuna riduzione il numero delle settimane accreditate figurativamente in corrispondenza di eventi valorizzati sulla base di retribuzione riferite esclusivamente ad attività prestata nelle suddette qualifiche, per legge escluse dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

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