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Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi
Retribuzione di riferimento per la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMENS
Per la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMens, trova applicazione l’articolo 8 della legge n. 155/1981; secondo le linee generali dettate dalla norma citata, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso entro la data di decorrenza della prestazione (si veda anche circolare n.171/1982).
RETRIBUZIONE TEORICA
Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre1986, insede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall’imponibile annuo.
In ordine a tale criterio, nella valorizzazione degli eventi figurativi si deve tenere conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dai datori di lavoro con i modelli di denuncia pro tempore vigenti (modelli O1/M fino al 31.12 2004 e denunce mensili dall’1.1.2005) e del fatto che a decorrere dal mese di luglio 2008 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con il flusso EMens, il valore della “retribuzione teorica” mensile.
Il dato della “retribuzione teorica” mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore “intero” delle “competenze correnti” di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.
La denuncia EMens relativa al mese nel quale vengono corrisposte anche retribuzioni ultramensili riporta, alla voce “imponibile”, il dato complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore (retribuzione mensile e extramensile), mentre indica - alla voce “retribuzione teorica” - il valore teorico mensile della retribuzione corrente, nel senso sopra descritto.
Le modalità di determinazione della “retribuzione teorica” da utilizzare per la valorizzazione di eventi esterni ad un rapporto di lavoro sono specificate al punto 6 dell’allegato.