Eureka Previdenza

La contribuzione figurativa

Contribuzione figurativa e rapporti di lavoro part-time

(all. 1 circolare 11/013)

La valorizzazione di un evento figurativo che avvenga con riferimento alle retribuzioni di un periodo di lavoro part-time segue gli stessi criteri applicati per la valorizzazione dei periodi di full-time.
L’importo della retribuzione figurativa da accreditare corrisponde pertanto al valore medio settimanale determinato dividendo l’imponibile dell’anno (dedotte le “altre competenze” e le eventuali “retribuzioni ridotte”) per il numero delle settimane retribuite in misura intera (differenza fra settimane complessivamente retribuite e settimane a retribuzione ridotta).
Per determinare l’anzianità contributiva da riconoscere ai fini del diritto a pensione all’evento figurativo viene accreditato il numero delle settimane comprese nel rispettivo periodo, salva l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983.
Per determinare l’ammontare del trattamento di pensione deve essere invece attribuito all’evento figurativo un numero di settimane calcolato computando l’anzianità dei periodi part-time proporzionalmente all’orario di lavoro effettivamente svolto. Tale criterio trova applicazione tanto per gli eventi collocati nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale, quanto per quelli da valorizzare prendendo semplicemente a riferimento le retribuzioni di un periodo di lavoro part-time, salvo quanto precisato di seguito, in relazione alle diverse tipologie di attività a tempo parziale.
Nei casi di part-time verticale - che presuppone attività svolta a tempo pieno in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, alternata ad assenza di prestazione lavorativa e di copertura contributiva - il numero delle settimane di accreditate ai fini del diritto a pensione coincide con l’anzianità contributiva valutabile ai fini della misura delle prestazioni. Conseguentemente, anche nel periodo figurativo le settimane utili per il diritto coincideranno con quelle utili per la misura della pensione.
Nei casi di part-time orizzontale (caratterizzato da prestazioni ad orario ridotto nel periodo lavorativo) e nei casi di part-time verticale con attività prestata a tempo pieno in alcuni giorni della settimana, le settimane utili per la misura della pensione, da riconoscere in corrispondenza dell’evento figurativo, devono essere invece determinate mantenendo il medesimo rapporto proporzionale esistente fra anzianità contributive utili al calcolo ed al diritto, rilevato sui periodi di contribuzione obbligatoria presa a riferimento. In tali casi la procedura riconosce al periodo figurativo un numero di settimane utili per la misura determinato applicando alle settimane figurative (di calendario) utili per il diritto il coefficiente desunto dal rapporto 

settimane utili per misura
settimane utili per diritto

come dichiarate dall’azienda per il periodo lavorativo di riferimento.
Ovviamente, nei casi di part-time misto (caratterizzato da periodi lavorati ad orario ridotto alternati a periodi non lavorati e privi di copertura):

• le modalità di calcolo del valore figurativo da riconoscere agli eventi figurativi privi di copertura (sett. 1) sono le stesse previste per gli accrediti effettuati in regime di full-time (va determinato con riferimento al numero delle settimane retribuite nell’anno in misura intera ed all’ammontare della relativa retribuzione corrente “piena”)
• i criteri di determinazione proporzionale dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione sono quelli sopra illustrati.
Nell’ipotesi in cui l’evento accreditato figurativamente si collochi all’inizio dell’assicurazione - in un arco temporale che comprenda il 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863) - e sia valorizzato con riferimento alle retribuzioni di un periodo di attività prestata a tempo parziale, la frazione dell’evento figurativo collocata a partire dalla predetta data viene valutata con i criteri previsti per i periodi a tempo parziale e vengono conseguentemente determinate le corrispondenti settimane utili ai fini della misura della pensione.
Nessuna valutazione proporzionale viene invece effettuata sulle settimane del periodo figurativo antecedente al 6 gennaio 1985: queste verranno considerate nella stessa entità ai fini del diritto e della misura della pensione, salva l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 sui periodi decorrenti da gennaio 1984.
La procedura UNICARPE non interviene in alcun modo sugli eventi figurativi collocati nel corso di un rapporto di lavoro part-time e dichiarati nelle denunce EMens. Ciò in quanto, in fase di elaborazione del montante relativo alle denunce mensili, il numero delle settimane utili ai fini della misura della pensione viene determinato in automatico, sulla base del rapporto proporzionale esistente fra settimane utili e settimane retribuite dei periodi comunicati con il flusso EMens: i periodi figurativi in esame vengono perciò esposti in estratto conto con l’indicazione delle settimane utili ai fini del diritto e della misura della pensione e risultano già valorizzati con la “differenza accredito”, quantificata e dichiarata dall’azienda.

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