Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa

Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo

(circolare 11/2013)

In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali, … ) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l’evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l’esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l’accredito. 
Qualora l’accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l’accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall’interessato.
Dopo le suddette operazioni - che la procedura UNICARPE, a regime, effettuerà in automatico, anche relativamente alla quantificazione della “retribuzione figurativa” – il periodo considerato verrà valorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatorio interessato dall’accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivi fatti valere dall’interessato in altre gestioni. 
Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l’ordinamento pensionistico in cui avviene l’accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo. 
Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti ai Fondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplinano la materia - si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite, successive circolari.

Contribuzione figurativa

Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo

(circolare 11/2013)

In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali, … ) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l’evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l’esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l’accredito. 
Qualora l’accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l’accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall’interessato.
Dopo le suddette operazioni - che la procedura UNICARPE, a regime, effettuerà in automatico, anche relativamente alla quantificazione della “retribuzione figurativa” – il periodo considerato verrà valorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatorio interessato dall’accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivi fatti valere dall’interessato in altre gestioni. 
Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l’ordinamento pensionistico in cui avviene l’accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo. 
Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti ai Fondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplinano la materia - si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite, successive circolari.

Accrediti figurativi per i lavoratori Autonomi

Accrediti figurativi per i lavoratori Autonomi
Di norma, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi vengono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti.
In deroga al predetto criterio ed in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione.
Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l’intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dall’interessato.
In presenza dei prescritti requisiti contributivi, in favore dei lavoratori autonomi sono accreditabili figurativamente i periodi di:
- servizio militare,
- malattia,
- congedo parentale,
- malattia specifica ex lege n. 88/1987
Fatta eccezione per il servizio militare, accreditabile anche come periodo di inizio assicurazione (il contributo obbligatorio da far valere può essere anche successivo all’evento), per gli altri eventi sopra elencati è necessario che il contributo obbligatorio sia precedente all’evento da riconoscere. Va peraltro ricordato che per il riconoscimento figurativo dei periodi di assistenza per malattia specifica è necessario far valere, unitamente al contributo obbligatorio precedente l’evento, almeno 52 settimane di contribuzione obbligatoria.
Quando nel regime generale dei lavoratori dipendenti non esiste contribuzione o quando non esiste un contributo precedente l’inizio del periodo figurativo (fatto salvo quello di servizio militare) e l’accredito figurativo avvenga in una delle Gestioni speciali dei lavoratori ART/COM e CDCM valgono sostanzialmente le disposizioni di carattere generale previste dall’articolo 8 della legge n. 155/1981 per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i criteri di integrazione figurativa, non compatibili con quelli che disciplinano la copertura contributiva nelle gestioni autonome (è consentito solo l’accredito a copertura di periodi privi di contribuzione).
Ai lavoratori autonomi non si applicano neppure le modalità dell’accredito convenzionale, posto che sono previste solo in corrispondenza di eventi figurativi non riconoscibili nelle gestioni ART/COM e CDCM.
Il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti in una gestione dei lavoratori autonomi viene pertanto determinato con riferimento all’ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno in cui si colloca l’accredito, per quanto riguarda gli iscritti nelle gestioni ART/COM.
Per quanto concerne invece gli eventi accreditati nella gestione CDCM, il valore figurativo verrà determinato sul reddito medio convenzionale della fascia di reddito agrario relativo al periodo obbligatorio preso a riferimento per il calcolo.
In ogni caso, il valore figurativo da attribuire al periodo riconosciuto viene quantificato prendendo a base del calcolo il solo imponibile della gestione interessata dall’accredito.

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