Eureka Previdenza

La contribuzione figurativa

Valore figurativo convenzionale

(all. 1 circolare 11/2013)

Le disposizioni in materia di accrediti figurativi di cui all’art. 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981 sono state integrate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (cfr. art. 3, c. 4), con l’introduzione di una diversa modalità di valorizzazione applicabile agli eventi sotto elencati con effetto sui periodi decorrenti dal 28 marzo 2000:
- congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) fruito oltre i sei mesi (anche collocati entro il terzo anno di età del bambino) e/o goduta fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino,
- ore di allattamento (tali permessi sono quantificati su base settimanale),
- permessi per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno (nel limite massimo di 5 giorni all’anno per ciascun genitore),
- permessi per assistenza a minori di 3 anni, diversamente abili (articolo 33, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La retribuzione figurativa da attribuire ai predetti eventi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato. Secondo i nuovi criteri, pertanto, ogni settimana degli eventi sopra elencati viene valorizzata con una retribuzione figurativa pari ad 1/52 della predetta base di calcolo.
La legge n. 53/2000 - in deroga ai principi di cui all’articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981, che pongono a base del calcolo del valore figurativo la retribuzione percepita dagli interessati nell’anno dell’evento – ha perciò disposto l’accredito di un valore di retribuzione figurativa univoco, non correlato alla retribuzione effettivamente percepita ed ha altresì previsto che tale valore figurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.

4.1) Codici UNEX-ARPA relativi ad eventi valorizzati in misura convenzionale

Fino all’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, la generalità degli eventi figurativi venivano valorizzati esclusivamente secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione media percepita dall’interessato nel periodo di riferimento.
Come già evidenziato al punto precedente, la richiamata legge n. 53/2000, estendendo l’accredito figurativo ad ulteriori eventi, fino ad allora non riconosciuti ai fini pensionistici, ha anche introdotto una diversa modalità di valorizzazione, basata su un importo retributivo “convenzionale”, uguale per tutti.
Ciò ha reso necessaria l’istituzione di uno specifico codice ARPA-UNEX (codice 321) che indicasse la tipologia di calcolo del valore figurativo da accreditare (cfr. msg. n. 41 del 2 aprile 2003). Detto codice ha integrato la serie di quelli già in uso per la registrazione dei periodi da valorizzare in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 (codici 320 e 329).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2001, i codici 320 e 321 sono stati sostituiti, rispettivamente, dai nuovi codici 322 e 323, con effetto sulle informazioni Hydra provenienti da SA770/2002 e successivi: detti codici, ancorché caratterizzati da un diverso riferimento normativo, identificano la medesima tipologia di eventi già contraddistinti dai codici sostituiti.
Per identificare le settimane a retribuzione ridotta da valorizzare con retribuzione convenzionale sono stati poi istituiti i codici 307 e 308, correlati, rispettivamente, ai codici 321 e 323, riservando il codice 329 per le integrazioni figurative relative alle tipologie di eventi identificati con i codici 320 e 322 (cfr. msg n. 4944 del 23 febbraio 2007).

4.2) Comparazione codici UNEX-ARPA con i codici EMens relativi ad eventi di maternità e congedi

Fino a quando è rimasto in vigore il sistema di denuncia annuale, le assenze dal lavoro correlate agli eventi di maternità venivano dichiarate utilizzando un numero limitato di codici ARPA-UNEX.
Con l’introduzione delle denunce mensili è stato istituito uno specifico codice EMens per ciascuno degli eventi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, come evidenziato nella tabella che segue, dalla quale sono rilevabili anche i corrispondenti codici ARPA-UNEX.

Descrizione evento

(tipo evento e riferimenti normativi attualmente in vigore)

Codici

ARPA - UNEX

dal 2001  (*)

Codici

EMens

dal 2005

Congedo di maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D. Lgs  n. 151/2001

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA1

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (6 mesi entro i 3 anni di età del bambino)

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA2

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA3

Prolungamento congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap, ex art. 33, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA4

Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D. Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)

329 (sett. 2)

MA5

Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992

329 (sett. 2)

MA6

Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

329 (sett. 2)

MA7

Riposi giornalieri (per allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49, D. Lgs. N. 151/2001

323 (sett. 2)

MB1

(**)

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’8° anno di età del bambino)

323 (sett. 1)

308 (sett. 2)

MB2

Riposi giornalieri per figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 2, legge n. 104/1992)

323 (sett. 2)

MB3

(**)

Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47, comma 2, D. Lgs  n. 151/2001

323 (sett. 1)

308 (sett. 2)

MB4

Riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992

323 (sett. 2)

MB5

(**)

(*) per l’anno 2001 le acquisizioni ARPA sono consentite solo dal 27 aprile 2001 (v. punto 4.2  msg. 41/2003). Per periodi precedenti vanno utilizzati i codici 320 e 329.

(**) gli  eventi sono dichiarati come “sett. 2” perché relativi a settimane interessate da attività lavorativa e copertura obbligatoria (ridotta). Si tratta tuttavia di settimane “intere”, determinate rapportando a settimana piena il numero di ore/giorni fruiti al titolo indicato.

Si ribadisce che devono essere acquisiti in archivio ARPA, utilizzando i rispettivi codici, solo gli eventi non memorizzati in nessuno degli archivi automatizzati (ad esempio: eventi anteriori al 1989, debitamente documentati e non dichiarati nelle denunce annuali) ovvero relativi a soggetti per i quali le aziende non sono tenute a fornire tali dati.
I codici EMens vengono invece utilizzati esclusivamente per la codifica di eventi intervenuti nel corso di rapporti di lavoro successivi al 2004, dichiarati nelle denunce mensili. Per soggetti non interessati dalle denunce EMens si dovranno ancora utilizzare i codici ARPA.

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