Eureka Previdenza

Criteri di valorizzazione dei periodi figurativi

Valorizzazione di periodi che prendono a riferimento contribuzione da apprendista

(circolare 11/2013 allegato 1)

Nel periodo anteriore all’introduzione del sistema DM/1969 i contributi dovuti per gli apprendisti sono stati versati mediante specifiche marche settimanali. I relativi periodi sono registrati in ARPA con codice 100. 

Dalla data di introduzione del sistema DM/1969 i dati contributivi sono rilevabili dal modello O1/M e sono memorizzati nell'archivio Hydra.

I periodi di apprendistato prestati presso un'azienda artigiana venivano invece denunciati dal datore di lavoro attraverso i modelli 487 (inizio del rapporto) e 488 (fine del rapporto per avvenuta qualificazione ovvero per dimissioni del lavoratore). I relativi periodi sono registrati in ARPA con codice 110.

A partire dal 1° gennaio 1980 è stata estesa anche agli apprendisti artigiani la denuncia mediante modello 01/M.

La qualifica assicurativa degli apprendisti era indicata nel modello O1/M (o nel mod. CUD) con il valore “4”, per i soggetti non obbligati all’assicurazione contro gli infortuni, ovvero con il valore “5”, per i lavoratori assoggettati anche a contribuzione INAIL (la distinzione fra soggetti con e senza INAIL è scomparsa con effetto da gennaio 2007).

Nelle denunce individuali si rilevano anche le qualifiche assicurative R e W che identificano, rispettivamente, lavoratori qualificati impiegati ed operai, per i quali le aziende continuano a versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di un anno a decorrere dalla data della trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fino al 31 dicembre 1974 il contributo IVS accreditabile agli apprendisti era pari a 12 lire settimanali. Dal 1° gennaio 1975 il contributo è stato annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento del costo della vita, calcolata dall’ISTAT.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, la legge 29 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha stabilito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti (artigiani e non artigiani) è determinata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (v. comma 773).

Pertanto, gli eventi figurativi da riconoscere in favore di tali lavoratori, se collocati in epoca successiva al 2006, non sono più valorizzati con riferimento ai valori convenzionali di cui alla tabella sotto proposta ma sulla base degli imponibili assoggettati a contribuzione obbligatoria nel periodo considerato e dei normali criteri di calcolo indicati all’articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981.

anno

IVS

settimanale

retribuzione media sett.

anno

IVS

settimanale

retribuzione media sett.

fino al 1974

12

11.300

1991

104

94.450

1975

15

13.850

1992

111

101.250

1976

18

16.350

1993

111

101.250

1977

21

19.300

1994

120

109.100

1978

25

22.800

1995

120

109.100

1979

29

26.450

1996

129

117.550

1980

33

30.100

1997

138

125.950

1981

37

33.700

1998

138

125.950

1982

45

41.900

1999

138

125.950

1983

51

46.200

2000

148

134.300

1984

60

54.600

2001

148

134.300

1985

69

63.000

2002

€ 0,0764

   €   69,3602

1986

74

67.200

2003

€ 0,0816

   €   73,6984

1987

78

71.650

2004

€ 0,0816

   €   73,6984

1988

84

76.600

2005

€ 0,0868

   €   78,2691

1989

90

82.100

2006

€ 0,0868

   €   78,2691

1990

97

88.150

2007

retribuzioni effettive

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