Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Sesta salvaguardia - 32.100 Modifiche apportate alla seconda salvaguardia
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Sesta salvaguardia - 32.100
Modifiche apportate alla seconda salvaguardia
(msg.8881/2014)
In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all’’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede una modifica del citato articolo 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico dei lavoratori, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.