Eureka Previdenza

Sesta salvaguardia - 32.100

Modifiche apportate alla seconda salvaguardia

(msg.8881/2014)

In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all’’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede una modifica del citato articolo 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico dei lavoratori, a cui continuano ad applicarsi  le  disposizioni  in  materia  di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.  201  del  2011 ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.

Sesta salvaguardia - 32.100

Modifiche apportate alla seconda salvaguardia

(msg.8881/2014)

In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all’’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede una modifica del citato articolo 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico dei lavoratori, a cui continuano ad applicarsi  le  disposizioni  in  materia  di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.  201  del  2011 ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.

Articolo 22 comma 1 della legge 135/2012 modificato

In particolare, la predetta modifica interessa la categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all’articolo 22, comma 1 lett a) che, a seguito della modifica apportata dall’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014, è così ridefinita:

”Ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro  il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il  pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223  ovvero,  ove  prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità  di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata”.

L’articolo 1, comma 3, della legge in esame prevede, per effetto di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, che è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico da 40.000 unità a 20.000 unità della categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

L’articolo 1, comma 2, della legge n. 147 del 2014 prevede altresì una corrispondente riduzione delle risorse stanziate all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Soggetti che entrano nella seconda salvaguardia per effetto della legge 147/2014

Ciò posto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014), continuano ad accedere alla cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014.

Quanto alle modalità di accesso alla salvaguardia da parte dei lavoratori in argomento, continua a trovare applicazione la procedura di cui all’art. 3 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, attuativo della cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 (v. messaggio n. 4678 del 2013, punto 2.1).

Lavoratori percettori di CIGS entro il 21 novembre 2014

Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento di cigs è condizione per l’accesso alla salvaguardia; in particolare, il trattamento di cigs deve sussistere al momento dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014) ovvero iniziare entro 15 giorni dalla predetta data (entro il 21 novembre 2014). Tale trattamento dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può essere successiva al 30 dicembre 2016.

Lavoratori collocati in mobilità tra il 31 dicembre 2014 e il 30 dicembre 2016

In relazione a quanto sopra ai menzionati lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2014 al 30 dicembre 2016non si applicherà l’art. 2, comma 46, della legge 28 giugno 2012 n. 92 - come modificato dall’art 46 bis, comma 1, lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (vedi circolare n. 2 del 2013). In tal caso i lavoratori avranno la durata della prestazione calcolata ai sensi dell’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991; al riguardo si fa riserva di un successivo messaggio da parte della DC Prestazioni a sostegno del reddito.

Lavoratori di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, come modificato dall’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014.Criteri di ammissione alla salvaguardia
  • N. 20.000 lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
  • Siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs -  entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero. ovvero
  • siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.
  • Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.
Twitter Facebook