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Criterio ordinatorio e monitoraggio
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
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Lettera A - Lavoratori in mobilità
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Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lettera C - Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi
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Lettera E - Lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro
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Modalità e termine di presentazione delle domande
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Modifiche apportate alla quarta salvaguardia
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Modifiche apportate alla seconda salvaguardia
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Prodotti Webdom
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Sesta salvaguardia - 32.100
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
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Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Durata della prestazione
(circ.2/2013) (msg.9916/2014)
L’articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.