Eureka Previdenza

Sesta salvaguardia - 32.100

Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi

(msg.8881/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e successive modificazioni.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124  prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

Sesta salvaguardia - 32.100

Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi

(msg.8881/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e successive modificazioni.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124  prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

Chi e quando deve presentare la domanda

Con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, si fa rinvio a quanto illustrato al punto 2.3 del presente messaggio.

Al riguardo si precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 sulla base del criterio ordinatorio illustrato al punto 2.4 del presente messaggio.

Si precisa altresì che, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.

Ulteriori chiarimenti del msg. 9305/2014

In riferimento alla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 (c.d. sesta salvaguardia), si ribadisce quanto  comunicato con il msg.8881/2014 e confermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 16169 del 25 novembre scorso, ovvero che ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.
Per tali soggetti l’Istituto provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto. I soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla cd quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla c.d. sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.

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