Eureka Previdenza

Sesta salvaguardia - 32.100

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione - Nuove disposizioni

(msg.8881/2014)

L’art. 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 147 del 2014, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.  

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.  

Sesta salvaguardia - 32.100

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione - Nuove disposizioni

(msg.8881/2014)

L’art. 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 147 del 2014, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.  

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.  

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia. Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 147 del 2014 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 147 del 2014Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) n. 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012
  • Perfezionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
  • Autorizzazione ai versamenti volontari sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o presentazione della domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015.
b) n. 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
  • Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013).
  • Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.
  • Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.
  • Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.   
  • Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013).
  • Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile alla predetta data.
  • A condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013.
  • A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
c) n. 8.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):
    • in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;
    • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):
    • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
    • in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).            
  • Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
d) N. 1.800 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.      
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.      
e) N. 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
  • Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.      
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