Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Sesta salvaguardia - 32.100 Criterio ordinatorio e monitoraggio
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Criterio ordinatorio e monitoraggio
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Lettera A - Lavoratori in mobilità
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Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lettera C - Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi
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Sesta salvaguardia - 32.100
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Sesta salvaguardia - 32.100
Criterio ordinatorio e monitoraggio
(msg.8881/2014)
Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 2 comma 4, della legge n. 147 del 2014 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al medesimo articolo, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (soggetti in congedo o fruitori di permessi) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (v. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1 e messaggio n. 522 del 2014, punto 1.2.2).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 2, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
Si precisa, infine, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.