Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Sesta salvaguardia - 32.100 Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Criterio ordinatorio e monitoraggio
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Lettera A - Lavoratori in mobilità
-
Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
-
Lettera C - Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
-
Lettera D - Lavoratori in congedo o fruitori di permessi
-
Lettera E - Lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro
-
Modalità e termine di presentazione delle domande
-
Modifiche apportate alla quarta salvaguardia
-
Modifiche apportate alla seconda salvaguardia
-
Prodotti Webdom
-
Sesta salvaguardia - 32.100
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
- Dettagli
- Visite: 1050
Sesta salvaguardia - 32.100
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
(msg.1881/2014)
L’articolo 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.