Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Sesta salvaguardia - 32.100 Modalità e termine di presentazione delle domande
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Sesta salvaguardia - 32.100
Modalità e termine di presentazione delle domande
(msg.8881/2014)
L’articolo 2, comma 4, della legge n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 06.11.14), vale a dire entro il 5 gennaio 2015.
Il citato articolo 2, comma 4 dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.
- Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.
I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento. - Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 7 novembre 2014.
Con riferimento alla presentazione delle istanze da parte della categoria di lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (in congedo o fruitori di permessi) si richiama quanto già illustrato al punto 2.2.4 del presente messaggio.