Eureka Previdenza

Sesta salvaguardia - 32.100

Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Lettera C

(msg.8881/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.  

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b)c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

  • Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013
    Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410411412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013
    Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410411412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013
    Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere b), c) e d) possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.  

Al riguardo si rammenta che la legge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.

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