Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Valutazione della contribuzione estera. Titolarità di pensione estera

(circ.60/2017)

In merito alla valutazione della contribuzione estera ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, nonché alla titolarità da parte del richiedente il cumulo di una pensione estera, trovano applicazione, ove compatibili, le istruzioni  dettate con messaggio n. 1094/2016.

In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti  comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta, con riferimento alle singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione della contribuzione estera , venga perfezionato in più gestioni,  dovrà essere attribuito all’interessato il trattamento più favorevole.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, infine, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo, come da citato messaggio n. 1094/2016.

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