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Cumulo dei periodi assicurativi
Pagamento della pensione
(circ.120/2013) (circ.140/2017)
Il comma 244 del più volte citato articolo 1 fa rinvio, per il pagamento dei trattamenti liquidati in base alle disposizioni illustrate nella presente circolare, alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.
Pertanto il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
L’Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.