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Cumulo dei periodi assicurativi
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
(circ.120/2013)
La facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità in quanto il comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, si precisa che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in regime cumulo ai sensi della legge n. 228/2012, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
La facoltà di cumulo è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.