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Cumulo dei periodi assicurativi
Cumulo e recesso dalla ricongiunzione
(circ.120/2013) (circ.60/2017)
Come già rilevato, il comma 247 dell’art.1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979.
Oltre ai soggetti di cui al punto 1.2 della circolare 120/2013, la summenzionata facoltà di recesso spetta anche ai soggetti che, in conseguenza dell’annullamento dell’operazione di ricongiunzione effettuata, si troverebbero nelle condizioni per accedere al trattamento pensionistico di cui al comma 239.
In forza di quanto previsto dal comma 247 in discussione, i summenzionati soggetti potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano il cumulo di cui al comma 239, articolo 1 della legge 228/2012.
Anche in questo caso, la facoltà di recesso di cui al comma 247 va limitata alle istanze di cui agli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 inoltrate fra l’ 1 luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 ( 1 gennaio 2013).
La facoltà di recesso può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
La facoltà di recesso – come sopra disciplinata – può essere esercitata dai familiari di deceduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 (1 gennaio 2013), aventi diritto ad esercitare il cumulo ai sensi del punto 2.4 della circolare 120/2013. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto in favore del dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.