Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo e recesso dalla ricongiunzione

(circ.120/2013) (circ.60/2017)

Come già rilevato, il comma 247 dell’art.1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979.
Oltre ai soggetti di cui al punto 1.2 della circolare 120/2013, la summenzionata facoltà di recesso spetta anche ai soggetti che, in conseguenza dell’annullamento dell’operazione di ricongiunzione effettuata, si troverebbero nelle condizioni per accedere al trattamento pensionistico di cui al comma 239.
In forza di quanto previsto dal comma 247 in discussione, i summenzionati soggetti potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano il cumulo di cui al comma 239, articolo 1 della legge 228/2012.
Anche in questo caso, la facoltà di recesso di cui al comma 247 va limitata alle istanze di cui agli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 inoltrate fra l’ 1 luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 ( 1 gennaio 2013).
La facoltà di recesso può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
La facoltà di recesso – come sopra disciplinata – può essere esercitata dai familiari di deceduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 (1 gennaio 2013), aventi diritto ad esercitare il cumulo ai sensi del punto 2.4 della circolare 120/2013. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto in favore del dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo e recesso dalla ricongiunzione

(circ.120/2013) (circ.60/2017)

Come già rilevato, il comma 247 dell’art.1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979.
Oltre ai soggetti di cui al punto 1.2 della circolare 120/2013, la summenzionata facoltà di recesso spetta anche ai soggetti che, in conseguenza dell’annullamento dell’operazione di ricongiunzione effettuata, si troverebbero nelle condizioni per accedere al trattamento pensionistico di cui al comma 239.
In forza di quanto previsto dal comma 247 in discussione, i summenzionati soggetti potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano il cumulo di cui al comma 239, articolo 1 della legge 228/2012.
Anche in questo caso, la facoltà di recesso di cui al comma 247 va limitata alle istanze di cui agli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 inoltrate fra l’ 1 luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 ( 1 gennaio 2013).
La facoltà di recesso può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
La facoltà di recesso – come sopra disciplinata – può essere esercitata dai familiari di deceduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 (1 gennaio 2013), aventi diritto ad esercitare il cumulo ai sensi del punto 2.4 della circolare 120/2013. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto in favore del dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.

Recesso dal 1° gennaio 2017

Recesso dal 1° gennaio 2017 (circ.60/2017)

L’art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 dispone che: “Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico”.

La disposizione in esame introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018 la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps.

Per “titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo” si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.

Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è rimborsato a domanda degli assicurati.

Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:

  • ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
  • e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui applicata.

Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l’onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.          

L’esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.

Il comma 197, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

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