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Cumulo dei periodi assicurativi
Individuazione dell'Ente istruttore
(circ.120/2013) (circ.140/2017)
I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all’INPS che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l’Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all’anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti ove diversi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7 della legge n. 214 del 2011.
L’Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.
Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia in pro quota, l’Ente di previdenza privato, al successivo perfezionamento dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento, comunica all’INPS il relativo pro quota.