Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Calcolo del pro quota

(circ.120/2013) (msg.1094/2016) (circ.140/2017)

Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso:

  • l'assicurazione generale obbligatoria,
  • le forme esclusive e sostitutive della medesima,
  • nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,

purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Cumulo dei periodi assicurativi

Calcolo del pro quota

(circ.120/2013) (msg.1094/2016) (circ.140/2017)

Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso:

  • l'assicurazione generale obbligatoria,
  • le forme esclusive e sostitutive della medesima,
  • nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,

purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’importo soglia

L’importo soglia (msg.1094/2016)
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013). Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre 2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Disposizioni della circ.120/2013 prima della modifica normativa operata dalla legge 232/2016

Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 ha stabilito che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Il successivo comma 246 del citato articolo 1 ha statuito altresì che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative come individuate dal comma 239 del medesimo articolo 1.
L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Nel medesimo comma 246 il legislatore ha precisato che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del d.l. n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, v. in proposito circolare n. 35 del 2012, punto 4), circolari n. 37 e n. 36 del 2012).
Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.