Eureka Previdenza

Messaggio 1094 dek 9 marzo 2016

Oggetto: Pensione in regime di cumulo ai sensi dell’articolo 1, commi da 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Chiarimenti in materia di valutazione della contribuzione estera.
Premessa
Ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si precisa quanto segue.
1. Pensione di vecchiaia in regime di cumulo
Con riferimento all’esercizio della facoltà di cui all’articolo 1, commi 239 e 241, della legge n. 228 del 2012 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla valutazione della contribuzione estera, alla ricostituzione della pensione nonché agli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale di ultima iscrizione.
Si rammenta che la predetta facoltà per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo può essere esercitata qualora i richiedenti:
a. non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo;
b. non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico
in nessuna delle predette gestioni;
c. siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti
dagli ordinamenti che disciplinano le predette gestioni;
d. siano in possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulti da
ultimo iscritto.
Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera a), analogamente a quanto stabilito
dal messaggio Hermes n. 4670 del 15/02/2010 in materia di totalizzazione nazionale dei
periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, non osta la titolarità
di pensione estera.
1. Valutazione della contribuzione estera
Come noto, la totalizzazione internazionale consente di tenere conto, ai fini della verifica
della sussistenza dei requisiti contributivi minimi stabiliti per il diritto alla pensione, dei
contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato. L'importo della pensione,
invece, viene calcolato da ciascuno Stato in proporzione ai contributi in esso versati.
Pertanto, se necessaria, la contribuzione estera viene presa in considerazione per
verificare i requisiti richiesti per il diritto come se fosse contribuzione versata in Italia.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati
nell’assicurazione italiana. Vanno, inoltre, ricordati due principî tipici della totalizzazione
internazionale: i periodi di assicurazione compiuti in ciascuno dei due Stati contraenti
possono essere totalizzati a condizione che non si sovrappongano (i periodi che si
sovrappongono ad altri periodi saranno calcolati solo una volta); la totalizzazione può
riguardare anche periodi che siano già stati utilizzati per la liquidazione di una
prestazione a carico della legislazione dello Stato in cui sono maturati. La totalizzazione
internazionale dei periodi di assicurazione è prevista sia dalla Regolamentazione
Comunitaria che dalla maggior parte delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, può essere
considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione
internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla
totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni
bilaterali. Conformemente ai principî sopra esposti, tale contribuzione estera deve
essere considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche
nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
Va però ricordato che la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo può
essere esercitata a condizione della mancata maturazione del diritto al trattamento
pensionistico nelle gestioni oggetto del regime di cumulo (lettera b del paragrafo
precedente). Ciò posto, l’interessato che perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia in
una delle gestioni totalizzando la contribuzione estera, non può conseguire la pensione
in regime di cumulo in applicazione della legge n. 228 del 2012.
1. Ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo
Ove, a seguito di ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo, effettuata a
domanda o d’ufficio per valorizzare periodi contributivi esteri collocati temporalmente
prima della decorrenza della pensione e non utilizzati in sede di prima liquidazione della
pensione di vecchiaia in cumulo, risulti perfezionato il diritto autonomo al trattamento
pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo, si dovrà procedere alla
revoca della pensione di vecchiaia in cumulo dalla decorrenza originaria ed all’eventuale
recupero, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, delle somme a tale titolo
indebitamente corrisposte, nei limiti del termine decennale di prescrizione.
Infatti, il perfezionamento dei requisiti per il diritto «autonomo» al trattamento
pensionistico in una gestione fa venir meno fin dall’origine la condizione prescritta dalla
legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
Nell’ipotesi prevista dal presente paragrafo, le Sedi dovranno contestualmente valutare
l’insorgere del diritto al trattamento pensionistico nelle gestioni di competenza
dell’Istituto, fornendo adeguata informazione all’interessato.
1. L’importo soglia
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere
esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia
con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di
cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla
pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti,
diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale
alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e
contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c.
6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche
nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si
rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima
contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013).
Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre
2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre
considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere
sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento
complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva
contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione
estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
2. Pensione di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo: valutazione della
contribuzione estera
Per il conseguimento della pensione di inabilità ed ai superstiti in regime di cumulo, può
essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi cui si applicano i
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione
internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla
totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni
bilaterali. Tale contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alle
prestazioni pensionistiche di cui al presente punto, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo
alla liquidazione di una pensione estera.
3. Aggiornamento procedure di prima liquidazione IVS74
Per consentire l’individuazione della contribuzione estera, nella procedura di prima
liquidazione (IVS74), in corso di aggiornamento, deve essere indicato nel campo “codici
natura” al terzo byte il valore “V” che verrà memorizzato in GAPNE in GP1AF02.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
DAMATO

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