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Cumulo dei periodi assicurativi
Rinuncia alla pensione in totalizzazione
(circ.120/2013) (circ.60/2017)
I lavoratori titolari di più periodi assicurativi (articolo 1, comma 248) che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, nonché i soggetti di cui al comma 238 del medesimo articolo che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013 o 1° gennaio 2017 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1) e il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239.
L’articolo 1, comma 198, della legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.
La facoltà di rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti di assicurato.