Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Somma aggiuntiva (14°)

(circ.120/2013) (circ.140/2017)

L’articolo 5, commi da 1 a a 4 della legge 127/2007, come modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232 del 2016 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che conseguono la pensione in regime di cumulo, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.

Cumulo dei periodi assicurativi

Somma aggiuntiva (14°)

(circ.120/2013) (circ.140/2017)

L’articolo 5, commi da 1 a a 4 della legge 127/2007, come modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232 del 2016 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che conseguono la pensione in regime di cumulo, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.

Disposizioni della circolare 120/2013

L’articolo 5, commi da 1 a a 4 della legge 127/2007 ha previsto a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, ferma restando la disciplina prevista dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di importo aggiuntivo (circolare n. 119 del 2007).
Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo oggetto della circolare 120/2013, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale benefico è previsto.

Twitter Facebook