Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo

(circ.103/2017)

 

Cumulo ex dlgs 184/1997

Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo

(circ.103/2017)

 

Supplemento di pensione

Supplemento di pensione

I contributi versati e/o accreditati, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una delle gestioni interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione del supplemento di pensione, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento.

In tal caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano versati e/o accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo.

Pensione supplementare

Pensione supplementare

I contributi versati e/o accreditati, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una gestione diversa da quelle interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione di una pensione supplementare, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento e secondo quanto previsto dalla legge che disciplina la pensione supplementare nella predetta gestione.

A titolo esemplificativo:

  • i titolari di pensione in cumulo che, successivamente al conseguimento della pensione, si iscrivano per la prima volta ad una gestione dell’AGO FPLD o gestioni speciali dei lavoratori autonomi  possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la liquidazione della pensione supplementare a carico delle predette gestioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 a condizione che la pensione cumulata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo e/o esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i titolari di pensione in cumulo che, successivamente al conseguimento della pensione, si iscrivano per prima volta alla gestione separata, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la liquidazione della pensione  supplementare a carico della predetta gestione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 a condizione che la pensione cumulata sia composta da almeno una quota a carico dell’AGO o di un fondo sostitutivo o esclusivo o di una Cassa professionale (v. circolare n. 112 del 1996).
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