Eureka Previdenza

Circolare 103 del 23 giugno 2017

OGGETTO:     

Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e s.m. a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ulteriori istruzioni.
SOMMARIO:     

Premessa

1.    Chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997.

2.    Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo  n. 184 del 1997.

2.1 Pensione di vecchiaia in cumulo.

2.2 Pensione anticipata  in cumulo.

2.3 Pensione di vecchiaia e anticipata in cumulo per i lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2.4 Pensione di inabilità in cumulo.

2.5 Pensione indiretta ai superstiti in cumulo.

3.    Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera.

4.    Sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo.

5.    Decorrenza dei trattamenti pensionistici in cumulo.

6.    Valorizzazione di periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo.

6.1 Supplemento di pensione.

6.2 Pensione supplementare.

7.    Ricorsi

Premessa

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e s.m. prevede per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che il cumulo di periodi assicurativi opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.

L’Istituto ha fornito istruzioni sul cumulo in argomento con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011.

A seguito delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte all’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, al punto 15 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, è stata fatta riserva di fornire chiarimenti.

Con la presente circolare, a scioglimento della suddetta riserva, si fornisce l’aggiornamento delle istruzioni contenute nella citata circolare n. 116/2011,  nonché  chiarimenti su aspetti non trattati in precedenza.

In particolare si forniscono:

-      chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 (p. 1);

-      il riepilogo dei trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo in argomento e dei relativi requisiti tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011 (p. 2 e sottopunti);

-      chiarimenti sulla pensione di inabilità in cumulo (p. 2.4);

-      indicazioni in merito ai requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia/anticipata in cumulo da parte dei lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (p. 2.3);

-      istruzioni sulla valutazione della contribuzione estera o della titolarità di pensione estera ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche  in regime di cumulo (p. 3);

-      istruzioni su sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti in cumulo (par. 4);

-      aggiornamento sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici in cumulo (p. 5);

-      chiarimenti riguardo alla valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo – supplemento di pensione e pensione supplementare ( p. 6 e sottopunti)

-      indicazioni sui ricorsi amministrativi (p. 7);

-      istruzioni procedurali (p. 8).

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si fa rinvio alla circolare n. 116 del 2011.

1.    Chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997

Al punto 1.1 della circolare n. 116 del 2011,  nell’individuare l’ambito soggettivo di applicazione del cumulo di cui al primo comma dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, è stato precisato che lo stesso interessa i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti ad almeno due  gestioni fra quelle  dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive  ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Destinatari del cumulo  in argomento sono sia i lavoratori che in tutte le sopraelencate gestioni abbiano il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996, sia i lavoratori che in una o più delle medesime gestioni siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31.12.1995, purché abbiano optato nelle stesse, per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e s.m.i.

Eventuali  periodi contributivi posseduti presso i regimi dei liberi professionisti, di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché,  presso le casse disciplinate dal d.lgs. n. 509 del 1994 che abbiano optato ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 per l’adozione del sistema contributivo (di seguito definiti “casse professionali”) possono essere cumulati con quelli versati presso le forme assicurative sopra elencate, esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo (v. parere del Ministero del lavoro 13/04/2010.prot.04/UL/0002372/P).

Si ribadisce, infine, che la facoltà di avvalersi del cumulo è preclusa a coloro che “siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo” (circolare n. 116 del 2011 p.1.1).

Ne consegue che possono avvalersi del cumulo i titolari di pensione a carico di una più gestioni diverse da quelle presso le quali gli stessi soggetti posseggono periodi assicurativi interessati dal cumulo.

2.    Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo  n.184 del 1997

L’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”.

In attuazione della predetta disposizione, con la presente circolare si fornisce l’aggiornamento delle istruzioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 116 del 2011.

I trattamenti pensionistici conseguibili avvalendosi del cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997 sono: la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità, la pensione indiretta ai superstiti e, dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata.

Resta fermo che i trattamenti conseguiti in cumulo costituiscono un'unica pensione, alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati con il sistema di calcolo contributivo, compresi i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione, salvo quanto precisato al successivo punto 2.3.

L’assegno ordinario di invalidità non rientra tra le prestazioni conseguibili con l’istituto in parola.

Pertanto, per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo di cui al d.lgs. n. 184.

2.1         Pensione di vecchiaia in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme per il perfezionamento dei requisiti per loro previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo (vedi circolari n. 35 del 2012 p. 1.2, n. 36 del 2012, punto 1.2 e n. 37 del 2012, punto 7, n. 63 del 2015).

Pertanto, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti di cui al punto a), o al punto b), che seguono:

a) - requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore;

    - requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari ad almeno 20 anni, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente;

    - importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia);

b) -  requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari a 70 anni, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore;

- requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari ad almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente.

Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

Come già chiarito al punto 2.1 della circolare n. 116 del 2011, ai fini della verifica del raggiungimento del c.d. importo soglia, di cui alla lettera a) del presente punto, non si computano i periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali.

Si precisa, inoltre, che nelle ipotesi in cui i soggetti che si avvalgono del cumulo siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011,  una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia di cui alla precedente lett. a), il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.

La domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione dei casi in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto risulti iscritto ad una  Cassa professionale. In tali ultimi casi la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto.

2.2   Pensione anticipata in cumulo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, per il perfezionamento dei requisiti per loro previsti dall’articolo 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in cumulo (vedi circolari n. 35 del 2012 p. 2.2 e n. 63 del 2015).

Pertanto, il diritto alla pensione anticipata in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti di cui al punto a), o al punto b), che seguono:

a) - requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari a 63 anni da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore;

  - requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari ad almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente;

 -  importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia);

b) - requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente.    

Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

Ai fini della verifica del raggiungimento del c.d. importo soglia di cui alla lettera a) del presente punto, non si computano i periodi contributivi maturati presso le Casse professionali.

La domanda di pensione anticipata in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione del caso in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto risulti iscritto ad una  Cassa professionale. In tale ultimo caso la domanda di pensione anticipata in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto.

2.3 Pensione di vecchiaia e anticipata in cumulo per i lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Come precisato al punto 1.1 della circolare n. 116 del 2011, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, possono avvalersi del  cumulo ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997.

Come noto, con riferimento a detti lavoratori, l’articolo 24, comma 7, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel modificare l’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, ha abrogato la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti per gli assicurati i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo.

Pertanto, visto quanto chiarito al punto 5 della circolare n. 35 del 2012 ed al punto 6 del messaggio n. 219 del 2013, i lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo:

a)    se alla data del 31 dicembre 2011 non avevano perfezionato i requisiti, sia per l’esercizio della facoltà di opzione, sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ed alla pensione anticipata in cumulo sulla base dei requisiti previsti, dall’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

b)    se alla data del 31 dicembre 2011 avevano perfezionato i  requisiti sia per l’esercizio della facoltà di opzione, sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ed alla pensione anticipata in cumulo sulla base dei requisiti previsti, dall’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Ne consegue che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a) non deve essere accertata la sussistenza del requisito del c.d. importo soglia e che a tali soggetti è preclusa la possibilità di conseguire, anche avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto, sia la pensione di vecchiaia con 70 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 63 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva ed un importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Nelle ipotesi in cui i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011,  una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.

Si chiarisce, inoltre, che, al fine di conseguire la pensione in cumulo, il soggetto deve aver optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo in tutte le gestioni interessate dal cumulo in cui risulti contribuzione versata e/o accreditata al 31 dicembre 1995.

2.4 Pensione di inabilità in cumulo

La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso per la pensione di inabilità.

Peraltro, l’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In tale contesto la domanda di pensione di inabilità in cumulo ai sensi del  decreto legislativo n. 184 del 1997 rappresenta, come precisato al p. 2 del messaggio n. 7145 del 2015, un’alternativa, a richiesta dell’interessato.

Come noto, il diritto al trattamento di inabilità in cumulo, si consegue previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

La domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, compreso quello sanitario - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante (crf. punto 4 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione dei casi in cui al momento del verificarsi dell’evento inabilitante il soggetto risulti iscritto ad una  Cassa professionale, ovvero, ad una gestione esclusiva dell’AGO che non coincida con quella di ultima iscrizione. In tali ultimi casi la domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto o, in mancanza di tale gestione, dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato successivamente iscritto.

Si rammenta che la concessione della pensione di inabilità in cumulo, una volta acquisito il relativo diritto, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.

Come chiarito al p. 2.1 della circolare n. 116 del 2011 “La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996”.

Pertanto, i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le Casse professionali, sono utili ai fini del diritto alla pensione di inabilità in cumulo e non anche ai fini della misura della stessa pensione.

Conseguentemente, ai fini della misura della pensione di inabilità in cumulo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, l’importo riferito all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato (pari all’importo dell’assegno di invalidità) deve essere determinato senza tener conto dei periodi assicurativi posseduti nelle Casse professionali, mentre l’importo della maggiorazione  deve essere determinato tenendo conto anche dei periodi  assicurativi posseduti nelle Casse professionali, considerato che detta maggiorazione è rapportata all’anzianità contributiva maturata dall’interessato.

Qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (cfr. Circolare n. 120 del 6/8/2013 e Messaggio n. 6528 dell’8/8/2014).

2.5 Pensione indiretta ai superstiti in cumulo

Come chiarito al punto 4.3 della circolare n. 116 del 2011, il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.

La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso alla pensione indiretta ai superstiti. Ne discende che ai fini del conseguimento del predetto trattamento in cumulo rimangono invariate le istruzioni fornite nella circolare n. 116.

La gestione che istruisce la domanda deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle Casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:

- cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre anni nel  quinquennio precedente la data del decesso,   

 ovvero

- quindici anni di  assicurazione e di contribuzione.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del14 settembre 1996, par. 2.2).

La domanda di pensione indiretta ai superstiti in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il de cuius risulta iscritto al momento del decesso (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione del caso in cui al momento del decesso il de cuius risulti iscritto ad una Cassa professionale. In tale ultimo caso,  la domanda di pensione indiretta ai superstiti in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il de cuius è stato precedentemente iscritto.

3.    Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera.

In merito alla valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alle pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e indiretta ai superstiti  in cumulo ai sensi del d.lgs. n. 184/1997, come modificato dall’art.1, comma 76, lettera b), della legge n. 247/2007,  nonché alla titolarità da parte del richiedente o del de cuius di una pensione estera, trovano applicazione  le istruzioni contenute nel messaggio n. 1094/2016 per i trattamenti in cumulo  ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in cumulo, è utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, altresì, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo.

Infine, per quanto concerne la determinazione del cd. “importo soglia” previsto quale requisito per l’accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata, deve essere considerato anche l’importo della pensione estera, come già precisato dalle circolari n. 95 del 12.07.2012 e n. 126 del 25.10.2012.

4.    Sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo

Il trattamento pensionistico conseguito con il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 è calcolato interamente con il sistema contributivo.

Per il calcolo del trattamento pensionistico conseguito con il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 dai lavoratori di cui al punto 2.3 della presente circolare, trovano applicazione:

a)    le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed alla circolare n. 108 del 2002, punto 2, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995;

b)   le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.2 ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995.

L’importo è determinato “pro rata”.  Pertanto, ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, alle rispettive aliquote  e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o redditi di riferimento.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono considerati tutti i periodi assicurativi versati e/o accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa professionale l’importo della pensione conseguita dall’assicurato si baserà esclusivamente  sulle quote erogate dalle altre gestioni coinvolte nel cumulo (v. p. 2.1 ultimo capoverso circolare n. 116 del 2011).

Al pagamento della pensione in cumulo, comprensivo del pro-rata delle varie gestioni coinvolte nel cumulo,  provvederà la gestione Inps che ha istruito la domanda.

5.    Decorrenza dei trattamenti pensionistici in cumulo

Come noto, l’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 dispone che “Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell’assicurato e in caso di decesso di quest’ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

L’articolo 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Da ciò ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione anticipata in cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge.

La pensione di inabilità in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti di legge, mentre, la pensione indiretta ai superstiti in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.  

6.    Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo

6.1 Supplemento di pensione

I contributi versati e/o accreditati, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una delle gestioni interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione del supplemento di pensione, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento.

In tal caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano versati e/o accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo.

6.2 Pensione supplementare

I contributi versati e/o accreditati, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una gestione diversa da quelle interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione di una pensione supplementare, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento e secondo quanto previsto dalla legge che disciplina la pensione supplementare nella predetta gestione.

A titolo esemplificativo:

-       i titolari di pensione in cumulo che, successivamenteal conseguimento della pensione, si iscrivano per la prima volta ad una gestione dell’AGO FPLD o gestioni speciali dei lavoratori autonomi  possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la liquidazione della pensione supplementare a carico delle predette gestioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 a condizione che la pensione cumulata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo e/o esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria;

-      i titolari di pensione in cumulo che, successivamente al conseguimento della pensione, si iscrivano per prima volta alla gestione separata, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la liquidazione della pensione  supplementare a carico della predetta gestione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 a condizione che la pensione cumulata sia composta da almeno una quota a carico dell’AGO o di un fondo sostitutivo o  esclusivo o di una  Cassa professionale (v. circolare n. 112 del 1996).

7.    Ricorsi

I  ricorsi avverso i provvedimenti in materia di trattamenti pensionistici in cumulo di cui al d.lgs. n. 184/97, sia per motivi amministrativi che sanitari, devono essere esaminati e decisi in base alla disciplina ed alle modalità previste nella gestione che ha istruito la domanda.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

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