Normativa valida fino al 31122011
Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la Struttura territoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:
- al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
- Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
oppure
- a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.
- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle “quote” introdotto dalla legge n. 247 del 2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.
Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).
Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Strutturaterritoriale Inps competente dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l’ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.
Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione “cumulata” solo se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato – alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).