Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici

(circ.116/2011) (art.1 comma 3 dlgs 184/1997)

Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell’evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest’ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.

Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui l’interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento dell’istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.

Al fine di consentire la predetta istruttoria, l’assicurato o il suo superstite  dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.

La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione pensionistica richiesta.

Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito all'art.1 comma 3 dlgs 184/1997, al pagamento delle quote di pensione di propria competenza.

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