Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Prestazioni pensionistiche concesse

(circ.116/2011) (circ.103/2017) (art.1 commi 1 e 2 del dlgs 184/1997)

L’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”.

In attuazione della predetta disposizione, con la presente circolare si fornisce l’aggiornamento delle istruzioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 116 del 2011.

I trattamenti pensionistici conseguibili avvalendosi del cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell’art.1 del dlgs 184/1997 sono:

Resta fermo che i trattamenti conseguiti in cumulo costituiscono un'unica pensione, alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati con il sistema di calcolo contributivo, compresi i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione, salvo quanto precisato al successivo punto 2.3.

L’assegno ordinario di invalidità non rientra tra le prestazioni conseguibili con l’istituto in parola.

Pertanto, per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo di cui al d.lgs. n. 184.

Cumulo ex dlgs 184/1997

Prestazioni pensionistiche concesse

(circ.116/2011) (circ.103/2017) (art.1 commi 1 e 2 del dlgs 184/1997)

L’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”.

In attuazione della predetta disposizione, con la presente circolare si fornisce l’aggiornamento delle istruzioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 116 del 2011.

I trattamenti pensionistici conseguibili avvalendosi del cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell’art.1 del dlgs 184/1997 sono:

Resta fermo che i trattamenti conseguiti in cumulo costituiscono un'unica pensione, alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati con il sistema di calcolo contributivo, compresi i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione, salvo quanto precisato al successivo punto 2.3.

L’assegno ordinario di invalidità non rientra tra le prestazioni conseguibili con l’istituto in parola.

Pertanto, per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo di cui al d.lgs. n. 184.

contenuto della circolare 116/2011

L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto:

mentre non è  utilizzabile per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal d.lgs. n. 184 del 1997.

Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.

Al riguardo, si precisa che, a seguito dell’armonizzazione operata dalla legge n. 335 del 1995, i requisiti amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art.1 comma 1 del dlgs 184/1997.

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