Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione indiretta ai superstiti

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

Come chiarito al punto 4.3 della circolare n. 116 del 2011, il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.

La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso alla pensione indiretta ai superstiti. Ne discende che ai fini del conseguimento del predetto trattamento in cumulo rimangono invariate le istruzioni fornite nella circolare n. 116.

L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi  rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:

  • cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio  precedente la data del decesso   

ovvero

  • quindici anni di  assicurazione e di contribuzione

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del 14 settembre 1996, par. 2.2).

La domanda di pensione indiretta ai superstiti in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il de cuius risulta iscritto al momento del decesso (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione del caso in cui al momento del decesso il de cuius risulti iscritto ad una Cassa professionale. In tale ultimo caso,  la domanda di pensione indiretta ai superstiti in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il de cuius è stato precedentemente iscritto.

Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.

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