Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo

(circ.103/2017)

Come precisato al punto 1.1 della circ.116/2011, i lavoratori di cui all’di cui all’art.1, comma 23, della legge 335/1995, che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, possono avvalersi del  cumulo ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997.

Come noto, con riferimento a detti lavoratori, l’articolo 24, comma 7, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel modificare l’di cui all’art.1, comma 23, della legge 335/1995, ha abrogato la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti per gli assicurati i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo.

Pertanto, visto quanto chiarito al punto 5 della circolare n. 35 del 2012 ed al punto 6 del messaggio n. 219 del 2013, i lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo:

  1. se alla data del 31 dicembre 2011 non avevano perfezionato i requisiti, sia per l’esercizio della facoltà di opzione, sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ed alla pensione anticipata in cumulo sulla base dei requisiti previsti, dall’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  2. se alla data del 31 dicembre 2011 avevano perfezionato i  requisiti sia per l’esercizio della facoltà di opzione, sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ed alla pensione anticipata in cumulo sulla base dei requisiti previsti, dall’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Ne consegue che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a) non deve essere accertata la sussistenza del requisito del c.d. importo soglia e che a tali soggetti è preclusa la possibilità di conseguire, anche avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto, sia la pensione di vecchiaia con 70 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 63 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva ed un importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Nelle ipotesi in cui i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011,  una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.

Si chiarisce, inoltre, che, al fine di conseguire la pensione in cumulo, il soggetto deve aver optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo in tutte le gestioni interessate dal cumulo in cui risulti contribuzione versata e/o accreditata al 31 dicembre 1995.

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