Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Destinatari della norma

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e
  • delle forme sostitutive ed esclusive della stessa,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  • nonché dei lavoratori di cui all’art.1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali, in merito all’ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota  di cui sopra è cenno, ha precisato che “Ai fini del riconoscimento, da parte dell’Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali  di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla legge n. 335 del 1995”.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed  alle casse disciplinate dal  d.lgs. n. 509 del 1994 , qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema contributivo.

Cumulo ex dlgs 184/1997

Destinatari della norma

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e
  • delle forme sostitutive ed esclusive della stessa,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  • nonché dei lavoratori di cui all’art.1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali, in merito all’ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota  di cui sopra è cenno, ha precisato che “Ai fini del riconoscimento, da parte dell’Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali  di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla legge n. 335 del 1995”.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed  alle casse disciplinate dal  d.lgs. n. 509 del 1994 , qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema contributivo.

Lavoratori esclusi

Nella considerazione che l’articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.

Optanti per il sistema di calcolo contributivo

Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell’ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.

Lavoratori che hanno maturato il diritto in una delle gestioni oggetto di cumulo

Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.

L’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha soppresso tale limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.

Nell’ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni intendano beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.

titolari di pensione erogata da una delle gestioni delle quali si chiede il cumulo

E’ invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.

Ne consegue che possono avvalersi del cumulo i titolari di pensione a carico di una più gestioni diverse da quelle presso le quali gli stessi soggetti posseggono periodi assicurativi interessati dal cumulo (ultimo capoverso punto 1 della circ.103/2017) .

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