Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex dlgs 184/1997 Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
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Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
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Cumulo ex dlgs 184/1997
Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
(circ.103/2017)
In merito alla valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alle pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e indiretta ai superstiti in cumulo ai sensi del d.lgs. n. 184/1997, come modificato dall’art.1, comma 76, lettera b), della legge n. 247/2007, nonché alla titolarità da parte del richiedente o del de cuius di una pensione estera, trovano applicazione le istruzioni contenute nel messaggio n. 1094/2016 per i trattamenti in cumulo ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in cumulo, è utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.
La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
Si evidenzia, altresì, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo.
Infine, per quanto concerne la determinazione del cd. “importo soglia” previsto quale requisito per l’accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata, deve essere considerato anche l’importo della pensione estera, come già precisato dalle circolari n. 95 del 12.07.2012 e n. 126 del 25.10.2012.