Eureka Previdenza

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Incompatibilità

(circ.20/2002) (circ.77/2019)

L'indennizzo, come stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Si ribadisce, pertanto, che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.

In proposito, si precisa che non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice (cfr. la circolare n. 12 del 1 febbraio 2008). Pertanto, la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti non impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo.

L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo non sarà possibile né rispristinare l’erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata.

In merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la prestazione in argomento è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

Pertanto, sono confermate le istruzioni fornite dall’Istituto alle Strutture territoriali con il messaggio n. 7384/2014, paragrafo 1, e con il successivo messaggio n. 604/2015, paragrafo 3.

L’indennizzo non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'indennizzo e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

Il decreto legislativo non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati.

Pertanto la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude di per se' la possibilità di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste.

L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

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