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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
(circ.77/2019)
L’indennizzo introdotto dalla legge di bilancio 2019, come illustrato in premessa, è diventato una misura strutturale; tuttavia, la concessione dello stesso rimane subordinato, come già stabilito dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, alla disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
Ciò posto, al fine di garantire le finalità delle disposizioni in commento, l’articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018, congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo, ha anche ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5 comma 2 del dlgs 207/1996, e ss.mm.ii., nella misura e secondo le modalità previste nel medesimo decreto.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamente alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%. Tale aliquota, per la quota pari allo 0,07%, è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del dlgs 207/1996, mentre, la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.