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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Condizioni per l'erogazione
(circ.20/2002)
L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata alle seguenti condizioni:
- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata o, per coloro che hanno avviato l’attività commerciale con la legge di riforma (D.Lgs. 114/1998), comunicazione al Comune (MOD. COM 1) di cessazione dell’attività;
- cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio
Si rammenta che per le attività di commercio al minuto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all’articolo 26, comma 6, nell’abrogare la legge 11 giugno 1971, n. 426 ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ha fatto venir meno l’obbligo dell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione