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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
(circ.77/2019)
Come già specificato, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, introdotto dalla legge di bilancio 2019, è concesso dall’Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 207/1996.
L’Istituto effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione della prestazione in commento.
Come previsto al comma 284 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, “qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma”.
In caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità stabilite al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 207/1996.
Ai fini dell’eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, il monitoraggio riguarderà sia le entrate contributive sia gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni e sarà finalizzato alla verifica del loro relativo equilibrio, anche in via prospettica.