Eureka Previdenza

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo

(circ.77/2019) (circ.4/2020)

La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essere indirizzata alla Struttura territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”,  accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

L’istruttoria delle domande deve essere effettuata dalle Strutture territoriali competenti, come di consueto, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012, verificando, in particolare, tramite gli archivi dell’Istituto, i dati forniti e le dichiarazioni rese dall’interessato nella domanda.

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo

(circ.77/2019) (circ.4/2020)

La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essere indirizzata alla Struttura territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”,  accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

L’istruttoria delle domande deve essere effettuata dalle Strutture territoriali competenti, come di consueto, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012, verificando, in particolare, tramite gli archivi dell’Istituto, i dati forniti e le dichiarazioni rese dall’interessato nella domanda.

Domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128 da coloro che hanno cessato tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Riesame

Domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128. Riesame (circ.4/2020)

Le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018, e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.

Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO - in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.

In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.

Domande non accoglibili

Si rammenta che le domande che le Strutture territoriali, a seguito dell’istruttoria, ritengono di non poter accogliere, devono essere trasmesse alla Direzione centrale Pensioni - Area Contenzioso dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della Gestione separata e delle forme esclusive dell’Ago, utilizzando esclusivamente il Sistema Gestione Documentale (SGD), per essere sottoposte all’esame del competente Comitato, che decide sulla concessione degli indennizzi in via definitiva (cfr. la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004 e il messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, paragrafo 1.3).

La domanda deve essere corredata della scheda istruttoria, allegata alla presente circolare (Allegato n. 4). Tale scheda deve essere debitamente compilata, datata, firmata in modo leggibile e deve indicare i motivi ostativi all’accoglimento, nonché contenere la relativa documentazione a supporto.

Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l’Autorità giudiziaria.

Provvedimenti di accoglimento

I provvedimenti di accoglimento continuano invece ad essere adottati direttamente dalle Strutture territoriali.

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