Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
(msg.4832/2014)
Ai sensi dell’ultimo comma del riformulato articolo 19-ter, tutti gli indennizzi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quelli cioè concessi ai soggetti che avevano maturato i requisiti di cui all’articolo 2 del Dlg.vo n. 207 del 1996 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 e che erano in pagamento alla data 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda le modalità per la proroga sopra menzionata, si rinvia alle istruzioni di cui al punto 2 del messaggio 4832/2014.