Eureka Previdenza

Messaggio 7384 del 1° ottobre 2014

Oggetto:
Indennizzi per cessazione attività commerciale ex articolo 19 ter legge n. 2 del 2009, come modificato dall’ articolo 1, comma 490, della legge n. 147 del 2013. Compatibilità con la titolarità di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità/anticipata e con l’assegno sociale. Chiarimenti.

 
 
Stanno pervenendo dalle sedi numerose richieste di chiarimento in merito a quanto stabilito al punto 5 della circolare n. 111 del 25 maggio 1996 dove è stato precisato che la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la possibilità di beneficiare dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se l’erogazione dell’indennizzo in parola sia compatibile con la titolarità di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e con l’assegno sociale.

Nel fornire indicazioni in merito, si fa presente preliminarmente, che le stesse trovano applicazione nei casi di concessione dell’indennizzo e non di proroga dello stesso alle nuove età pensionabili , vigendo, in tale caso, l’orientamento ministeriale, richiamato anche nel messaggio 4832 del 2014, secondo cui la proroga non è concedibile ai soggetti cui il sistema previdenziale offre già tutela.   

1) COMPATIBILITA’ CON PENSIONE DI VECCHIAIA
 
L’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011.

Ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n. 207 del 1996, richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n. 147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi,  dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si precisa, con l’occasione, che le età pensionabili cui far riferimento per la  scadenza degli indennizzi sono esclusivamente quelle riportate nelle tabelle di cui al punto 1.2 del messaggio 4832 del 2014.

Non è pertanto possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni.

L’indennizzo  non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima.

Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate, tendenzialmente, le disposizioni sull’indennizzo.

 
2) COMPATIBILITA’ CON PENSIONE DI ANZIANITA’ e PENSIONE ANTICIPATA.

L’indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella gestione commercianti.

Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011.

Si fa presente, peraltro, che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti,  per specifica disposizione legislativa (v. articolo 3, comma 2 del D.L.g.vo n. 207 del 1996) “è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione”.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà  accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Analogamente al caso precedentemente esposto, il periodo di godimento dell’indennizzo, successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità/anticipata, non darà luogo all’accredito di ulteriore contribuzione nell’ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

 
3) COMPATIBILITA’ CON ASSEGNO SOCIALE

L’indennizzo può essere concesso anche al titolare di assegno sociale.
 
Nella considerazione, peraltro, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata  alla condizione che  il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono  gli indennizzi, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale,  ne discende che la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale, che per l’anno 2014, è pari a  5.818.93 euro.
Il Direttore generale
Nori

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