Eureka Previdenza

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Decorrenza e durata dell'indennizzo

(circ.77/2019)

Decorrenza

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, in presenza di tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Come evidenziato al precedente paragrafo, la cancellazione dal Registro delle imprese, di cui alla precedente lettera c), è una condizione essenziale per l’erogazione del trattamento.

Nell’ipotesi in cui la suddetta cancellazione abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Qualora, invece, la cancellazione risulti in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di indennizzo.

La decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni illustrate con la presente circolare, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Durata

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), ai sensi dell’articolo 19 ter della legge 2/2009, l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Decorrenza e durata dell'indennizzo

(circ.77/2019)

Decorrenza

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, in presenza di tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Come evidenziato al precedente paragrafo, la cancellazione dal Registro delle imprese, di cui alla precedente lettera c), è una condizione essenziale per l’erogazione del trattamento.

Nell’ipotesi in cui la suddetta cancellazione abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Qualora, invece, la cancellazione risulti in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di indennizzo.

La decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni illustrate con la presente circolare, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Durata

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), ai sensi dell’articolo 19 ter della legge 2/2009, l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.

Normativa fino al 31 dicembre 2018

L'indennizzo  spetta dal primo giorno del mese successivo a quello  di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il  beneficiario compie  i 65 anni di eta', se uomo, ovvero i 60 anni di  eta', se donna (l’articolo 3, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996 stabiliva che l’indennizzo fosse erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo ed il 60° anno di età, se donna).

Variazione dell'età pensionabile

Con l'entrata in vigore della legge di riforma 214/2011 era stato comunicato alle Sedi con il messaggio n. 219 del 4.01.2013 che, in attesa del parere dei Ministeri vigilanti, la proroga dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 19 ter della legge 2/2009, poteva continuare ad essere concessa fino all’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne (limiti di età comunicati con il messaggio di rettifica n. 001183 del 21.01.2013), purché i richiedenti fossero in possesso, al momento del compimento dell’età pensionabile, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia previsto dalla previgente normativa.

In merito i Ministeri vigilanti hanno reso noto che, ai sensi della normativa vigente, l’indennizzo in parola non può ulteriormente essere prorogato oltre l’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne (msg.9656/2013).

In seguito alle modifiche apportate al 1° comma dell’articolo 19-ter, dall’articolo 1, comma 490, lettera a) della legge n. 147 del 2013, i predetti indennizzi sono prorogati  fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita,  introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, riportate nel prospetto di cui al punto 1 del messaggio 4832/2014.

Analogamente a quanto verificatosi in occasione della proroga introdotta dall’articolo 35, comma 3, della legge n. 183 del 2010 (vedi messaggio n. 16870 del 30.08.2011),  anche la proroga prevista dalla disposizione in argomento  non deve essere concessa ai soggetti che siano già titolari di pensione erogata dall’INPS o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore.

Ciò in quanto la modifica introdotta dalla più volte citata legge n. 147 del 2013 ha la finalità precipua di offrire un sostegno economico - che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale - ai soggetti destinatari dell’indennizzo che, in seguito all’introduzione delle più elevate età pensionabili introdotte dalla legge n. 214 del 2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione.
Precedentemente all'entrata in vigore della legge 214/2011 il comma 3 dell’articolo 19 ter della legge 2/2009 aveva modificato la disposizione appena citata, stabilendo che l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, sia erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
In merito a quest’ultima disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato al riguardo, ha chiarito con nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009 che l’indennizzo deve essere prorogato rispetto al compimento dell’età pensionabile fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, in quanto il legislatore, nel modificare il termine ultimo dell’erogazione dell’indennizzo a seguito dell’introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, vuole offrire un sostegno economico ai soggetti destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale.
La proroga dei termini di scadenza si applica sia ai nuovi indennizzi erogati ai sensi della disposizione in esame, sia agli indennizzi erogati in virtù delle disposizioni precedenti in materia e ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009, poiché il provvedimento in esame introdotto in sede di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è entrato in vigore il 29 gennaio 2009.

L'erogazione  dell'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno  del mese  successivo  a  quello  in  cui  il  beneficiario  abbia  ripreso un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma.

Proroga degli indennizzi sospesi a 66 anni e 6 mesi e a 61 anni e 6 mesi

Con messaggio n. 9656 del 2013, è stata data indicazione alle Sedi di cessare l’erogazione degli indennizzi ai titolari degli stessi che avevano raggiunto l’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.

In seguito alle modifiche apportate al 1° comma dell’articolo 19-ter, dall’articolo 1, comma 490, lettera a) della legge n. 147 del 2013, i predetti indennizzi sono prorogati  fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita,  introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, riportate nel prospetto di cui al punto 1 del presente messaggio (msg.4832/2014).

Analogamente a quanto verificatosi in occasione della proroga introdotta dall’articolo 35, comma 3, della legge n. 183 del 2010 (vedi messaggio n. 16870 del 30.08.2011),  anche la proroga prevista dalla disposizione in argomento  non deve essere concessa ai soggetti che siano già titolari di pensione erogata dall’INPS o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore.

Ciò in quanto la modifica introdotta dalla più volte citata legge n. 147 del 2013 ha la finalità precipua di offrire un sostegno economico - che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale - ai soggetti destinatari dell’indennizzo che, in seguito all’introduzione delle più elevate età pensionabili introdotte dalla legge n. 214 del 2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione.

Le Sedi, ferma restando la possibilità per gli interessati, con finalità meramente ricognitiva, di presentare istanza per la proroga in oggetto, devono, d’ufficio,  procedere al riesame delle posizioni sospese in seguito alle istruzioni di cui al messaggio n. 9656 del 2013 con riconoscimento degli arretrati dal momento della sospensione e previa verifica, eventualmente anche mediante acquisizione di dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati, dell’assenza di ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo.

Si fa presente che per le istanze di proroga è disponibile la domanda telematica di ricostituzione on line sia per il cittadino che per il patronato secondo il percorso già utilizzato per le domande di pensione. Il modello AP96 rilasciato con il messaggio 2740 del 21.02.2014 non è pertanto più utilizzabile.

Domande presentate dal 1° gennaio 2014 - Scadenza dell'indennizzo

Messaggio 4832/2014

Dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:

  1. coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;
  2. coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione  ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi concessi ai soggetti di cui alle lett. a) e b) in base alle disposizioni oggetto del presente messaggio, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.

La scadenza degli indennizzi di cui al primo comma del novellato articolo 19-ter è prevista al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita,  introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, (v. 1.1.1, lett. b) e d) circolare n. 35 del 2012) che di seguito si riepilogano:

  • per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:
Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
PeriodoEtà richiesta

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare.

  • per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:
Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
PeriodoEtà richiesta

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**


* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare.
L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia sopra descritte.
Si rammenta che, a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, qualora risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a tale trattamento pensionistico (v. p. 3 della circolare n. 35 del 2011).

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