Eureka Previdenza

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Destinatari della norma e requisiti per l'accesso

(circ.77/2019) (circ.4/2020)

 

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

Destinatari della norma e requisiti per l'accesso

(circ.77/2019) (circ.4/2020)

 

Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento

Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii., richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale di cui alla legge di bilancio 2019, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449 (cfr. la circolare n. 39/1998) rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:

  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.

Alla luce dell’articolo 1 sopra citato, a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:

  • gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
  • gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’articolo 4, comma 1, lett. h), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e ss.mm.ii. (Allegato n. 3), ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
  • gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.

Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.

In merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, come già specificato alle Strutture territoriali con il messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, deve tenersi conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.

Requisiti e condizioni

Requisiti e condizioni

L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996, come di seguito riepilogati:

  • abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.

La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.

L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:

  1. abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale.
    In merito alla cessazione dell’attività commerciale, si precisa che possono beneficiare della misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 al momento della domanda, coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
    A partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 207/1996.Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019 (circ.4/2020).
    La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda);
  2. abbiano riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell'attività commerciale all’ente comunale.
    In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso.
    Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
  3. il soggetto titolare dell'attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
    Si rammenta che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione per l’erogazione del trattamento (cfr. in proposito le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 27675 del 20.12.2011 e n. 847 del 23.01.2012).
    Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la Struttura territoriale compente non dovrà trasmettere la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma tenerla in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione.

Normativa fino al 31 dicembre 2018

Normativa fino al 31 dicembre 2018

L'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, in  attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito, a decorrere dal 1* gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita'  commerciale ai  soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o di  coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita'  di somministrazione al pubblico di alimenti e  bevande,  ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.

L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'indennizzo  spetta ai soggetti che siano in possesso  dei  seguenti requisiti:

  1. 62 anni di eta', se uomini, ovvero 57 anni di eta', se donne;
  2. iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per almeno 5  anni,  in qualita' di titolari o di coadiutori, nella  Gestione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.

L’articolo 19-ter novellato dalla legge n. 147 del 2013 ha ricompreso, nel periodo per la maturazione dei requisiti per l’indennizzo, anche quello previsto dalla formulazione previgente, che andava dal 1.1.2009 al 31.12.2011.

Pertanto, dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:

  1. coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2016 (vedi messaggio 604/2015);
  2. coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione  ai sensi del previgentearticolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi concessi ai soggetti di cui alle lett. a) e b) in base alle disposizioni oggetto del presente messaggio, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda  requisiti,  condizioni di accesso, importo nonché incompatibilità ed utilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 111 del 25 maggio 1996  e n. 20 del 21 gennaio 2002.

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