Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii., richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale di cui alla legge di bilancio 2019, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449 (cfr. la circolare n. 39/1998) rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.
Alla luce dell’articolo 1 sopra citato, a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:
- gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
- gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’articolo 4, comma 1, lett. h), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e ss.mm.ii. (Allegato n. 3), ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
- gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
In merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, come già specificato alle Strutture territoriali con il messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, deve tenersi conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.